Politica12 Maggio 2022 15:27

Arera, arrivano le regole per la fine tutela delle microimprese

Arera ha pubblicato un provvedimento con il quale definisce la regolazione del servizio a tutele graduali per le microimprese e le modalità di assegnazione dello stesso, al fine di garantire la continuità della fornitura alle microimprese connesse in bassa tensione che si troveranno senza un contratto a condizioni di libero mercato a partire dal 1° gennaio 2023. In particolare, si prevede, tra le altre cose che “gli esercenti il servizio siano direttamente responsabili sia dell’attività di commercializzazione che di quella di approvvigionamento, potendosi avvalere, in qualità sia di utente del dispacciamento che del trasporto, di un’impresa terza” che “gli esercenti debbano stipulare direttamente (o per il tramite della società di cui si avvalgano) due distinti contratti di dispacciamento e trasporto rispettivamente per i punti di prelievo riforniti nell’ambito del mercato libero e per quelli attribuiti al STG per le microimprese” e che “nel caso di indisponibilità o decadenza dall’incarico dell’esercente il servizio, si interpellino progressivamente gli operatori che hanno partecipato alla procedura di gara per l’assegnazione dell’area in cui è indisponibile l’esercente, al fine di affidare il servizio al soggetto che sia disposto a erogarlo alle medesime condizioni economiche offerte dall’originario esercente o, in subordine, ad altro prezzo offerto dall’operatore interpellato in sede di gara”.

Con riferimento alle condizioni di remunerazione degli esercenti, è stato prospettato che ciascun esercente “riceva una remunerazione allineata al prezzo offerto in sede di gara, definendo a tal fine uno specifico meccanismo di perequazione; sia tenuto a ricevere se positivo o a versare se negativo un ammontare pari all’80% del differenziale tra la quota parte del costo di sbilanciamento eccedente quello valorizzato a PUN, pagata dell’utente del dispacciamento e quanto pagato dai clienti finali attraverso l’applicazione del corrispettivo CSEM per i prelievi effettuati nel mese”.

Con riferimento ai requisiti di natura operativa “è stata prospettata l’ammissione alla partecipazione non solo di imprese che si approvvigionano direttamente sul mercato all’ingrosso (senza l’ausilio di un terzo in qualità di utente del dispacciamento e trasporto) o di quelle che si siano avvalse, a tal fine, di una società appartenente al medesimo gruppo societario, come nelle precedenti procedure concorsuali per le piccole imprese, ma anche di controparti commerciali che decidano di avvalersi di un’impresa terza, purché quest’ultima: (1) si impegni ad operare per l’esercente che l’ha scelta come utente del dispacciamento e del trasporto per tutto il periodo di assegnazione, (2) rispetti i requisiti di partecipazione, (3) abbia approvvigionato alla data del 31 dicembre 2021 almeno 50.000 punti di prelievo”

In merito alle informazioni da mettere a disposizione prima e dopo le gare “è stato prospettato di mettere a disposizione dei partecipanti alle procedure concorsuali le medesime informazioni relative alle caratteristiche (dimensionali, di consumo e di morosità) dei punti di prelievo oggetto di gara rese disponibili nell’ambito delle procedure per l’assegnazione dell’omologo servizio per le piccole imprese, ancorché con dettaglio provinciale in luogo di quello regionale; è stata ipotizzata la possibilità di imporre agli attuali esercenti il servizio di maggior tutela il trasferimento agli aggiudicatari del STG per le microimprese, prima dell’attivazione del servizio, dell’informazione puntuale in merito alla modalità di pagamento nonché alla tipologia di recapito della bolletta (in formato cartaceo ovvero dematerializzato) scelta da ciascun cliente acquisito dall’esercente, compatibilmente con i vincoli normativi in tema di tutela dei dati personali”.

Per quanto riguarda le aree territoriali per l’erogazione del servizio “sono state indentificate delle aree quanto più simili tra di loro, in termini di punti di prelievo e livello di morosità media, seppure con il vincolo (adottato con riferimento all’omologo servizio destinato alle piccole imprese) di aggregare zone geografiche caratterizzate da livelli di morosità relativa meno distanti tra di loro”. Inoltre, “a differenza di quanto fatto con riferimento alle precedenti procedure concorsuali, è stato incrementato il numero di aree e sono state segregate le regioni di maggiori dimensioni in cluster omogenei di province per numero di punti di prelievo, i quali sono stati a loro volta accoppiati ad altri raggruppamenti di province appartenenti a regioni distinte ovvero a intere regioni (di piccola dimensione) diverse da quelle di appartenenza”.

In merito ai criteri di aggiudicazione delle procedure concorsuali è stato prospettato “un meccanismo d’asta iterativa ascendente simultanea il quale prevede che: a ciascun turno il banditore dichiari per ciascuna area il prezzo (cd. “prezzo corrente”), rispetto al quale i partecipanti dovrebbero comunicare al banditore se si impegnano irrevocabilmente o meno a servire l’area a quel prezzo; tale prezzo sarebbe ridotto ad ogni turno successivo per ogni area in cui vi siano almeno due offerenti (cd. partecipanti attivi) mentre resterebbe di valore uguale a quello del turno precedente in presenza di un solo partecipante attivo ovvero in assenza di offerte per una o più aree; ciascun partecipante possa offrire, tra un turno e l’altro, per un numero massimo di aree (cd. eligibility) pari a quello per cui ha offerto nel turno precedente, anche se diverse da quelle in cui ha offerto prima (cd. Activity rule), ad eccezione dell’ipotesi in cui l’operatore risulti essere l’unico offerente per una o più aree (cd. aggiudicatario temporaneo) nel qual caso sarebbe obbligato a mantenere la propria offerta anche al turno successivo; a ciascun turno il banditore comunichi a tutti i partecipanti, con riferimento a ciascuna area, se è presente più di un partecipante che ha offerto al prezzo corrente; l’asta venga reiterata fino a quando per due turni successivi non ci sia più per una o più aree un nuovo offerente; l’eventuale applicazione di un tetto massimo al prezzo ammesso in sede di gara; un limite massimo alle aree aggiudicabili da un singolo operatore pari a quattro, corrispondente al 35% del numero totale di aree; due possibili soluzioni alternative per limitare i casi di aree temporaneamente non assegnate nel corso dell’asta che prevedono: la facoltà di ciascun partecipante di offrire, a partire dal secondo turno di gara (t+1), un prezzo intermedio (PI) tra il valore del prezzo corrente del turno precedente (t) e quello del turno corrente (t+1), per una sola volta al massimo per ciascuna area; oppure qualora non sia presentata alcuna offerta per una certa area nel turno (t+1) mentre al turno precedente (t) due o più partecipanti abbiano offerto per la stessa area, l’identificazione, in qualità di aggiudicatario temporaneo dell’area, del partecipante che nel turno t+1 ha presentato un numero di offerte inferiori alla sua eligibility ovvero in subordine del partecipante che nel turno t+1 ha offerto in una delle aree in cui sono state presentate offerte dal maggior numero di partecipanti nel medesimo turno; il ricorso a “un’asta di riparazione” (a turno unico), aperta a tutti i partecipanti alle procedure concorsuali che hanno formulato un’offerta economica per permettere l’assegnazione di aree per cui le aste siano andate deserte”.

Infine, in merito alla durata del periodo di assegnazione è stato ipotizzato un periodo di quattro anni e lo svolgimento delle gare per l’assegnazione del servizio tra il terzo e l’inizio del quarto trimestre 2022; e il trasferimento dei punti di prelievo interessati ai nuovi esercenti selezionati in esito alle gare circa due mesi e mezzo prima dell’attivazione del servizio prevista a partire dal 1° gennaio 2023.

QUI IL DOCUMENTO INTEGRALE DI ARERA